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Bonus casa al 50% sulla prima casa e al 36% sulla seconda. La norma è stata inserita in manovra per ridurre l'impatto delle agevolazioni fiscali sul bilancio dello Stato. Ma, ora che è entrata in vigore, la tagliola sulle detrazioni edilizie mostra il principale rischio per i contribuenti: quello di penalizzare chi acquista un immobile, vi avvia la ristrutturazione ed è impossibilitato ad andarci ad abitare stabilmente, prendendo quindi la residenza, prima della fine dei lavori. Un caso non poi così raro e che rischia proprio di far scendere il bonus al 36% anche in immobili destinati a diventare abitazioni principali.
Come funzionano le detrazioni
La legge di bilancio prevede detrazioni per interventi edilizi più alte nel caso in cui le spese siano «sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale». Una definizione che appunto, senza un chiarimento interpretativo o normativo, per problemi di tempistica dei lavori potrebbe obbligare molti proprietari ad accontentarsi della detrazione più bassa riservata alle seconde case. Un problema simile riguarda anche il sismabonus e le ristrutturazioni sulle parti comuni dei condomini, agevolate al 36% ma che potrebbero salire al 50% per chi ha la residenza.
Le interpretazioni
Secondo Confedilizia «alle norme della legge di bilancio si attaglia perfettamente l'interpretazione che l'Agenzia delle entrate, almeno in due documenti ufficiali, ha fornito in merito a una disposizione di contenuto analogo riguardante il superbonus (circolare n. 13/E del 2023 e risposta ad interpello n. 377 del 2023)». L'Agenzia spiegava allora che, qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, la detrazione spetti «a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori». Si tratta, afferma l'associazione, «di una lettura coerente con lo spirito della norma, che mira ad agevolare i lavori effettuati sulla casa destinata ad abitazione, a prescindere dalla materiale impossibilità a fissarvi la residenza al momento dell'avvio degli interventi, come accade in caso di acquisto di un immobile usato».
Confedilizia auspica inoltre che si affermi «un'altra interpretazione conforme allo spirito della legge»: proprio quella secondo la quale la detrazione maggiorata si applichi non solo nei casi di interventi realizzati all'interno dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ma anche in caso di lavori effettuati sulle parti comuni del condominio, «limitatamente alla parte a carico di titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento su immobili adibiti ad abitazione principale».