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Giudice di Lecce: 'Presunta incostituzionalità del dl Flussi'

14 ore fa 2
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Il consigliere di turno e giudice della corte d'Appello di Lecce, Giuseppe Biondi, esprimendosi in merito alla richiesta di proroga del trattenimento di due migranti nel Centro di permanenza per i rimpatri di Restinco, Brindisi, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del 'decreto Flussi' (145/2024), convertito in legge nel dicembre del 2024, e ha sospeso il giudizio.

L'ordinanza del giudice, tra le prime in Italia, trae origine anche dal ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale dei due migranti, emesso dalla commissione territoriale di Lecce, avanzato dall'avvocato Bartolo Gagliani, legale dei due migranti (un tunisino ed un cittadino di origine marocchina).

Il consigliere della Corte d'Appello ha sospeso il giudizio nei confronti dei due migranti e nell'ordinanza solleva la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 77, comma 2, 25 e 102 della Costituzione, e quindi per le ipotesi di compressioni dei diritti di difesa, mancanza dei requisiti di necessità e urgenza previsti da ogni decreto legge, e nessuna specializzazione del giudicante su un tema complesso.

Inoltre il giudice rileva possibili profili di incostituzionalità in riferimento all'articolo 3 della Costituzione che stabilisce che 'tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali'. Secondo il giudice, come si legge nell'ordinanza, il dl 145/2024 è "stato emesso in mancanza di quei casi straordinari di necessità e urgenza richiesti". Inoltre "non va taciuta, poi, l'irragionevole compressione dei diritti difensivi scaturita dalla modifica apportata al giudizio di impugnazione relativo al provvedimento di convalida".

Il decreto legge 145 dell'ottobre scorso era stato emanato dopo alcune ordinanze della sezione immigrazione del tribunale di Roma che aveva bloccato i trattenimenti di migranti nei Cpr allestiti dal governo in Albania. Di fatto poi la competenza sulle convalide è stata spostata in capo alle Corti d'Appello. Su questo fronte il giudice Biondi sottolinea che, "a dimostrazione della confusione regnante, non può che sottolinearsi come l'originaria previsione del d.l. n. 145/2024, circa l'attribuzione alla Corte di Appello delle competenze in tema di impugnazione dei provvedimenti emessi dal Tribunale specializzato nella materia della protezione internazionale, sia stata sostituita, come visto, in sede di conversione, dalla più limitata competenza della Corte di Appello a decidere sulle convalide dei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti e sulle relative proroghe, che costituiscono normalmente procedimenti incidentali rispetto al procedimento principale di accoglimento o meno della domanda di asilo e protezione internazionale sussidiaria, e che, certamente, non sono procedimenti di impugnazione".

Dunque, "anche l'originaria previsione, che già non si fondava su alcuna ragione esplicita di straordinaria urgenza e necessità, è stata stravolta in sede di conversione del decreto-legge, ancora una volta senza che ciò fosse giustificato da esplicite ragioni di straordinaria urgenza e necessità".

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