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Buste di plastica, miniconfezioni di cosmetici e prodotti di igiene, ma anche di maionese e ketchup, poi bottiglie, scatole, sacchetti, imballi di polistirolo e involucri vari: cosa cambia con la direttiva appena approvata dal Parlamento europeo? Cosa sparirà e cosa si potrà ancora usare? Quali sono i tempi di applicazione delle nuove norme, quali sono le deroghe e quali prodotti o settori riguardano i nuovi divieti? Chi si salva e chi no?
A guidarci nel labirinto delle nuove norme è l’europarlamentare Patrizia Toia (Pd), che in qualità di vicepresidente della Commissione Industria, energia e ricerca è di fatto l’autrice dei due tra gli articoli più dibattuti di tutto il pacchetto, il numero 22 relativo ai divieti di certi formati ed il 26 sugli obblighi di riuso. Ecco tutte le novità
Entrata in vigore
La prima questione da chiarire è legata ai tempi ed è bene sapere che tutti divieti entreranno in vigore dal 2030 (anche quelli, ed erano la maggior parte, inizialmente previsti per il 2027).
A chi si applicano i divieti
I divieti si applicheranno soltanto agli imballaggi in plastica monouso usati per raggruppare bevande al punto vendita, imballare frutta e verdura sotto 1,5 kg di peso, il consumo di bevande e alimenti in loco e per condimenti, salse e conserve nel settore Horeca (alberghi, ristoranti e bar), prodotti di cosmetica e igiene negli alberghi (tutti i tipi di imballaggio monouso, solo in questo caso, e non solo la plastica); ed infine buste ultraleggere, salvo se necessarie per ragioni di igiene o per cibo sfuso.
I divieti però non varranno se la plastica è compostabile e correttamente raccolta e smaltita (come avviene ad esempio nella filiera italiana).
Frutta e verdura
Il divieto in questo campo non varrà, in ogni caso, per frutta e verdura processate né nei casi in cui, per decisione dello Stato membro, l’imballaggio sarà considerato necessario per evitare perdite di acqua, di turgore, shock fisici, ossidazione, ecc. Quindi tranquilli, anche la busta di insalata da 250 grammi si può salvare.
Altri divieti
I film in plastica per imballare le valigie negli aeroporti e i piccoli pezzi in polistirene usati per proteggere certi prodotti durante il trasporto, sono aggiunti alla Direttiva plastica monouso attraverso una modifica mirata che introduce un divieto anche per questi prodotti.
Imballaggi compositi
La direttiva introduce la definizione di imballaggio composito, in virtù della quale un imballaggio fatto dal 95% e più (per esempio) di carta, sarà considerato di carta ai fini del Regolamento (e dunque escluso dai divieti).
Obblighi di riuso
Quello dell’obbligo del riuso è l’altra questione centrale della nuova direttiva. In generale tutti gli imballaggi per il trasporto saranno soggetti a certi obblighi di riuso al 2030 (obbligatori) e al 2040 (indicativi). Da questi obblighi sono però esclusi: il cartone, il trasporto di beni pericolosi, i grandi macchinari e gli imballaggi flessibili a contatto con gli alimenti.
Cibo e bevande
Gli obblighi di riuso per cibo e bevande da asporto sono stati invece rimossi e sostituiti da due clausole: la prima riguarda il fatto che l’esercente accetti di fornire cibo e bevande nel contenitore eventualmente portato dal consumatore; la seconda prevede invece che l’esercente offra al consumatore l’opzione di fornire cibo e bevande in contenitori riutilizzabili e che, attraverso questa offerta, ambisca a fornire il 10% di contenitori riutilizzabili entro il 2030.
Bottiglie
Gli obblighi di riuso per i contenitori per bevande pre-imbottigliate sono stati concordati per il 2030 (obbligatori) e il 2040 (indicativi) escludendo però bevande altamente deperibili, il latte ed i suoi derivati, i vini, i vini aromatizzati e le bevande spiritose a base di alcool.
Tutte le deroghe
Rispetto all’intero articolo 26 Toia è riuscita a far approvare una nuova deroga orizzontale in virtù della quale gli Stati membri possono derogare agli obblighi di riuso se: raggiungono e superano del 5% gli obiettivi di riciclo di un materiale da imballaggio al 2025; se si prevede che raggiungano e superino del 5% gli obiettivi di riciclo di un materiale da imballaggio al 2030.
Se sono sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti e possono dimostrare di aver ridotto, entro il 2028, di almeno il 3% i rifiuti rispetto al 2018; ed infine se l’operatore economico ha stilato un piano di prevenzione e riciclo dei rifiuti che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti.
A sua volta la Commissione europea aveva già previsto una serie di deroghe a favore delle microimprese, per gli operatori con superficie di vendita inferiore a 100 mq, per gli operatori che immettono sul mercato di uno Stato membro meno di 1000 kg di imballaggi per anno.
«La proposta della Commissione per un Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, presentata a novembre 2022 per sostituire la Direttiva attualmente in vigore, ha creato molto fermento, discussione e preoccupazione in diversi settori economici e industriali: in primis tra i produttori di imballaggi, ma anche nel settore ortofrutta, in quelli della distribuzione commerciale, dell’ospitalità e della ristorazione, nonché tra i consorzi di raccolta e riciclo – commenta Patrizia Toia -.
E visto che il provvedimento ha ricadute su tutti i settori economici che utilizzano imballaggi, praticamente tutti se pensiamo a tutto ciò che nella nostra vita quotidiana troviamo imballato, e sono enormi anche in termini di investimenti necessari alla riconversione di filiere produttive e alla creazione di nuove infrastrutture (come quelle necessarie a far funzionare i sistemi di riuso), ho chiesto e ottenuto il ruolo di relatrice e importanti competenze condivise sugli articoli più critici e dibattuti, che mi hanno consentito di essere nei negoziati trilaterali con Commissione e Consiglio lungo tutto il percorso di discussione del provvedimento ed in questo modo - conclude l’europarlamentare - di farmi carico delle preoccupazioni espresse dai settori economici nazionali e della necessità di salvaguardare giusti interessi italiani».