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Controversia legale in vista? Mai sentito parlare di arbitrato?

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Per chi non parla il “legalese”, ecco una piccola guida all’arbitrato rituale e irrituale

Studio C.L. di Celano Agostino 17 luglio 2024 10:00

Per chi non è avvezzo alla terminologia legale, l’arbitrato potrà sembrare qualcosa di poco comprensibile o complicato, ma in realtà è un sistema, previsto dalla legge, in grado di semplificare, e anche di parecchio, un momento molto delicato come quello di una controversia legale.

Ricorrere all’arbitrato: come, dove e perchè

L’arbitrato consente, infatti, di risolvere una controversia senza il ricorso a tribunali, giudici e avvocati, affidandosi, invece, ad arbitri terzi e imparziali, le cui decisioni risulteranno comunque vincolanti per le parti, al pari di una sentenza di tribunale ordinario. 

E il tribunale, in realtà c’è anche in questo caso, ma si tratta del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo, con sede a Moncalieri (TO) in Corso Dante 9/b. 

Qui, agendo in una sede diversa da quella giurisdizionale tradizionale, si riescono ad ottenere alcuni vantaggi in termini di riduzione delle tempistiche e di efficacia del risultato raggiungibile tra le parti.

Arbitrato rituale o irrituale: una scelta decisiva

Ma per comprendere meglio il discorso, è necessario fare una grande distinzione tra due tipologie di arbitrato: l’arbitrato rituale e l’arbitrato irrituale.

Scegliere l’uno o l’altro, a seconda della propria posizione in una controversia già esistente o potenziale, è fondamentale, in quanto ciascuno segue regole diverse e permette di ottenere risultati diversi.

Eppure, prima di parlare delle loro differenze, è bene dire ciò che queste due tipologie di arbitrato hanno in comune e cioè il fatto che le parti condividano la volontà di farvi ricorso, a causa di una controversia insorta o che potrebbe insorgere tra loro.

A titolo d’esempio, basti pensare ai contratti commerciali e diventa subito chiaro che tutelarsi in anticipo, prevedendo di comune accordo la possibilità di rivolgersi all’arbitrato nei casi di controversia, possa semplificare tutta la procedura e permettere anche di farsi un’idea più chiara delle conseguenze di eventuali azioni in corso di contratto.

Ecco allora che il momento della scelta del tipo di arbitrato diventa, come detto, centrale e, la prima decisione da prendere sarà proprio se ricorrere a un arbitrato rituale o irrituale.

Analizziamoli separatamente, così da poterne valutare le differenze.

Arbitrato rituale: efficacia, impugnazione e funzionamento

L’arbitrato rituale è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile e si pone come procedura alternativa al ricorso al giudice, mantenendo però, il “lodo arbitrale”, tutta l’efficacia di un vero provvedimento giudiziale.

La legge, infatti, riconosce alla decisione arbitrale in caso di arbitrato rituale, gli stessi effetti di una sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice Ordinario e con efficacia di titolo esecutivo. 

E le affinità con una sentenza di primo grado non finiscono qui, perché il lodo arbitrale, in caso di contestazione, va impugnato davanti alla Corte d’Appello.

Il suo funzionamento, invece, non è regolamentato esattamente dalla legge, lasciando le parti libere di dettare le regole di ciascun arbitrato, con l’unico obbligo di far rispettare il diritto al contraddittorio e, quindi, la difesa delle proprie posizioni, garantendo così ad entrambe le parti la parità di armi processuali a disposizione.

L’arbitrato rituale prende avvio, dunque, dalla cosiddetta domanda di arbitrato o atto di accesso, che è l’azione con cui una parte prende l’iniziativa di dare il via alla controversia tramite l’arbitrato e che deve contenere la corretta indicazione del diritto che si vuole far valere.

A questo atto introduttivo segue la risposta della controparte, che, nomina un proprio arbitro o accetta quello assegnato ad entrambe. Nel caso di due arbitri, questi sceglieranno, a loro volta, un terzo arbitro come Presidente.

Tutti gli arbitri vengono poi istruiti sulle norme da osservare nel procedimento e vengono stabiliti i termini per presentare memorie e prove, e per ascoltare le parti.

L’arbitrato rituale si conclude, poi, con il lodo arbitrale.

Arbitrato irrituale: efficacia, impugnazione e funzionamento

L’arbitrato irrituale, invece, è disciplinato dall’articolo 808 ter del Codice di Procedura Civile e riguarda solitamente un accordo di natura contrattuale e vincolante stipulato tra le parti, nel quale però gli arbitri fungono da mandatari, più che da giudici.

In questo caso, la decisione finale, il lodo arbitrale, rimane ben distinto dalla sentenza, non potendone acquisire né l’efficacia, né tanto meno la possibilità di impugnarlo per iniquità. Potrà esser impugnato, invece, entro 5 anni, davanti al Giudice ordinario, tramite azione di annullamento, per gli stessi motivi per cui sarebbero ritenuti invalidi dei contratti qualsiasi e cioè per ingiustizia. 

Ne consegue che, se l’arbitro decide con professionalità e nel rispetto del regolamento, il lodo arbitrale è assolutamente vincolante e potrà venire utilizzato per chiedere un decreto ingiuntivo o come prova documentale nel corso di un giudizio successivo. 

Per quanto riguarda il suo funzionamento, invece, si potrà andare incontro a due casistiche distinte:

  • L’arbitrato documentale, a cui si ricorre per conflitti il cui valore risulti essere inferiore a 250.000 euro. In questo caso, prove e difese vengono presentate esclusivamente in forma scritta, senza necessità di audizione orale delle parti.
  • L’arbitrato semplificato, a cui si ricorre per conflitti il cui valore risulti essere inferiore a 500.000 euro. In tal caso, sono ammessi al massimo due testimoni per parte e si procede in tre diverse udienze: la prima, utile a presentare le questioni oggetto di discussione, la seconda, per l’acquisizione delle prove da parte dell’arbitro, e la terza, per discutere la causa e giungere alla decisione.

Lo Studio C.L.: aiutare le parti con professionalità, empatia e trasparenza

Nei casi di controversia risolvibile tramite arbitrato, vista la comprensibile difficoltà di approcciarsi a questioni spesso complesse e intricate, è sempre consigliabile rivolgersi a esperti del settore, in grado di consigliare, in base alle situazioni specifiche, la tipologia di arbitrato più idonea.

Un lavoro, questo, che nella città di Torino è compiuto da anni da Lo Studio C.L., guidato dal Dott. Celano Agostino, supportato da un team di esperti in diverse discipline, che, oltre alle consulenze giuridiche, è in grado di occuparsi con professionalità anche di amministrazioni condominiali, revisione dei conti condominiali e aziendali, nonché di assistenza tributaria e fiscale. 

Tutte materie solitamente ostiche per la gente comune e che, proprio per questo, è bene lasciare in mano a chi le sa trattare in modo professionale e competente. 

Eppure il Dott. Celano Agostino, offre anche qualcos’altro ai suoi clienti, qualcosa che in questo mondo di scartoffie e codicilli spesso viene trascurato dai professionisti. 

Consapevole della complessità dell’argomento e delle casistiche trattate, il Dott. Celano valorizza e pone grande attenzione alla relazione con il cliente, agevolando buoni rapporti, sorrisi, spiegazioni chiare e rispetto reciproco, dando sempre il giusto valore alla dignità umana e approcciando ogni caso con umiltà, empatia e massima trasparenza. 

Tutti ottimi motivi per rivolgersi a lui in caso di bisogno, insomma.

Ricordiamo, infine, che è possibile rivolgersi al Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo di Corso dante 9/b a Moncalieri (TO) tramite i seguenti contatti telefonici e digitali:

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