Home SignIn/Join Blogs Forums Market Messages Contact Us

Maria Rosaria Boccia, cosa rischia? Il tema delle minacce a "corpo politico" e lesioni aggravate: fino a 7 anni di carcere

2 ore fa 2
ARTICLE AD BOX

Maria Rosaria Boccia rischia condanne non lievi nella vicenda che la contrappone all’ex ministro Gennaro Sangiuliano

Chiunque usa violenza o minaccia a un “corpo politico” o ai suoi componenti per impedire o “turbarne l’attività” è accusato del reato previsto all’articolo 338 del codice penale. Questo reato viene punito con fino a 7 anni di carcere. E poi c’è l’altro reato contestato alla donna di Pompei: “Lesioni aggravate” e anche più di un anno può costare questo reato.

Boccia indagata, dopo il sequestro dei telefoni pubblica la foto di due cellulari: «Operativa». Il messaggio su Instagram

Cosa rischia Maria Rosaria Boccia

E si tratta del colpo che Boccia ha sferrato sulla fronte di Sangiuliano fino a provocargli una ferita molto evidente. Ma è in generale tutta questa vicenda, anche al di là dei reati per ora contestati, che è passibile di molti rilievi giudiziari. 

Cosa prevede il codice

Esistono alcuni confini entro i quali notizie, immagini o comunicazioni devono restare.

In caso contrario il codice penale offre la possibilità alla persona che si ritiene offesa - in questo caso l’ex ministro - di agire. Per esempio, l’articolo 617-septies ( riguardante la diffusione di riprese e registrazioni fraudolente), introdotto ai tempi del ministro della Giustizia Andrea Orlando, punisce con la reclusione fino a quattro anni “chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione”.

Il secondo comma prevede che “la punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca”. 

L'uso di dispositivi

Un altro articolo del codice penale è interessante, quando si parla di utilizzo indiscriminato di dispositivi che si “appropriano” della vita altrui. Si tratta del 615- bis. In tal caso si fa riferimento alle interferenze illecite nella vita privata anche se è da verificare se alcuni fatti si siano verificati nel domicilio della persona offesa (si veda l’articolo 614 c. p). L’articolo 615- bis prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per “chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614”. 


Il secondo comma stabilisce che “alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati” nella prima parte dell’articolo 615- bis.

Le pene

I delitti sono punibili a querela della persona offesa, “tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”. Tutto questo le dire che oltre ai possibili sette anni di reclusione per violenza al corpo dello Stato, l’ex mancata consulente di Sangiuliano nel caso voglia usare il materiale video in suo possesso per attaccare l’ex ministro deve stare molto attenta perché puó incorrere in altri reati e in altre eventuali sanzioni.

Leggi tutto l articolo