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Codice della Strada, test rapidi droga «inefficaci». Sentenza della Cassazione fa vacillare le sanzioni delle nuove norme

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«La prova dello stato di alterazione non poteva essere desunta dal solo esito degli esami biologici». La sentenza emessa lo scorso 17 gennaio dalla Corte di Cassazione potrebbe dare il via a una serie di ricorsi e arrivare addirittura a mettere in discussione le norme del nuovo codice della strada, appena entrato in vigore.

I giudici della quarta sezione penale trattano il caso di un automobilista di Brescia, fuggito all’alt della polizia municipale e coinvolto, dopo un inseguimento, in un sinistro con le auto degli agenti e risultato poi positivo alla cocaina.

Multe più alte per chi non paga sosta nelle strisce blu. Introdotte a Torino con le modifiche del nuovo Codice della Strada

LA DECISIONE

Il ricorso dell’imputato è stato respinto: la decisione conferma la sentenza della Corte d’Appello di Bergamo, condannando l’uomo a otto mesi di reclusione e al pagamento di 4mila e 500 euro di ammenda. Ma nella motivazione viene enunciato un principio: per dimostrare la positività al drug test non basta effettuare l’esame dei liquidi biologici, visto che potrebbe dare falsi positivi come risultato. Addirittura i giudici non ritengono sufficiente il test delle urine e ancora meno quello salivare previsto dalle nuove norme: non sono considerati attendibili. E anche se l’episodio è precedente all’entrata in vigore del codice rinnovato, il principio rimane lo stesso. Tanto che all’imputato non era stata nemmeno sequestrata la patente, finché gli esami del sangue non avevano confermato l’esito del test fatto in precedenza nell’immediatezza dei fatti. Le nuove regole prevedono invece che sia sufficiente un test positivo, effettuato anche a distanza di giorni dall’assunzione della sostanza, per vedersi ritirare e poi sospendere la patente, e per ricevere anche una multa molto salata.

STATO DI ALTERAZIONE
Non soltanto. La riforma ha stabilito di punire la semplice assunzione di droga, senza valutare lo stato di alterazione psico-fisica. Ma la Corte sottolinea: «A rilevare non è la condotta di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psicofisica determinato da tale assunzione. Ne deriva che la mera alterazione, tale da incidere sull’attenzione e sulla velocità di reazione dell’assuntore, di per sé non è rilevante, se non se ne dimostra l’origine; l’accertamento richiesto, quindi, deve riguardare sia l’avvenuta assunzione, sia le caratteristiche proprie dell’alterazione». E aggiunge: «A sua volta la prova dell’alterazione esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione».

DROGA TEST
Il collegio precisa: «Diversamente, quindi, dal reato di guida in stato di ebbrezza alcolica», si legge nella sentenza, per certificare l’assunzione di stupefacenti «è necessario sia un accertamento biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica». I giudici di secondo grado avevano evidenziato che le tracce dell’assunzione erano state rilevate non solo nell’esame delle urine, ma anche negli esami ematici. E la Corte sottolinea: «Quindi hanno correttamente sottolineato che, mentre gli accertamenti sulle urine hanno una affidabilità limitata (perché rilevano tracce di sostanze stupefacenti che restano depositate anche per un periodo di tempo prolungato), gli esami ematici hanno un’affidabilità di gran lunga maggiore». Rilevano infatti la presenza di sostanze «che, al momento dell’accertamento, per il fatto di essere in circolazione nel sangue, sono suscettibili di provocare lo stato di alterazione richiesto dalla norma incriminatrice». L’esame ematico, a differenza di quello delle urine, quindi, «ha una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all’attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto».

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